Patente di guida e malattie invalidanti

Riportiamo le norme del codice per la concessione della patente a persone con malattie invalidanti di interesse di questo sito

Norme di legge, modificate dal d.m. 16 ottobre 1998.
Fonte: ACI

APPENDICE AL TITOLO IV
APPENDICE II
ART. 320
(MALATTIE INVALIDANTI)

1. Le malattie ed affezioni che escludono la possibilità di rilascio del certificato di idoneità alla guida sono quelle sottoindicate:
...
...
d) epilessia.

La concessione di patente delle sole categorie A e B agli epilettici è consentita a soggetti che non presentino crisi comiziali da almeno due anni, indipendentemente dall'effettuazione di terapie antiepilettiche di mantenimento e controllo. Tale condizione dovrà essere verificata dalla commissione medica locale sulla base di certificazione, di data non anteriore a trenta giorni, redatta dal medico di fiducia o da uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La validità della patente non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità. La patente di guida delle categorie C, D, E non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o conducenti in atto affetti o che abbiano sofferto in passato di epilessia.

E. Malattie psichiche.

La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata a candidati o conducenti che siano affetti da turbe psichiche in atto dovute a malattie, traumatismi, postumi di interventi chirurgici sul sistema nervoso centrale o periferico o colpiti da ritardo mentale grave o che soffrono di psicosi o di turbe della personalità, quando tali condizioni non siano compatibili con la sicurezza della guida, salvo i casi che la commissione medica locale potrà valutare in modo diverso avvalendosi, se del caso, della consulenza specialistica presso strutture pubbliche. La commissione medica locale, terrà in quest'ultimo caso in debito conto i rischi o i pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli delle categorie C, D, E. La validità della patente in questi casi non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità.

F. Sostanze psicoattive.

La patente di guida non deve essere rilasciata o confermata ai candidati o conducenti che si trovino in stato di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope né a persone che comunque consumino abitualmente sostanze capaci di compromettere la loro idoneità a guidare senza pericoli. Nel caso in cui tale dipendenza sia passata e non più attuale la commissione medica locale, dopo aver valutato con estrema cautela il rischio di recidiva del singolo candidato o conducente, sulla base di idonei accertamenti clinici e di laboratorio, e dopo essersi eventualmente avvalsa della consulenza di uno specialista appartenente ad una struttura pubblica, può esprimere parere favorevole al rilascio o alla conferma. La commissione medica locale tiene in debito conto e valuta con estrema severità i rischi addizionali connessi con la guida di veicoli delle categorie C, D, E. La validità della patente in questi casi non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità.

AVVISO IMPORTANTE: i consulti on/line hanno solo valore di consigli e non intendono sostituire in alcun modo la visita medica o psicologica diretta.
_____________________________
ATTENZIONE : si chiede gentilmente a tutti gli utenti del sito di mandare un breve aggiornamento sul consulto effettuato. In questo modo sarà possibile avere un riscontro a distanza della correttezza delle risposte date. I risultati verranno pubblicati sul sito. Grazie Vedi

P.IVA : 01496010537
dr Gianmaria Benedetti - Firenze, via S Reparata,69 - Ordine dei medici (FI) n.4739

NB questo sito recepisce le linee di indirizzo dell' Ordine dei medici di Firenze sulle consulenze mediche on line.
Si dichiara sotto la propria responsabilità che il messaggio informativo è diramato nel rispetto della linea guida approvata dallo stesso Ordine.

Questo sito non costituisce una testata giornalistica poichè viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può quindi essere considerato un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001. -

LEGGE SUI COOKIE
Questo sito fa uso di cookie tecnici. INFORMATIVA ESTESA

Risoluazione online delle controversie (Unione Europea)