SENTENZA del Giudice del Lavoro

Pur essendo un fatto personale, poichè può interessare qualcuno riguardo ai rapporti di lavoro nelle Aziene Sanitarie pubbliche e in particolare riguardo all'uso di internet in orario di lavoro, riporto la sentenza a me favorevole emessa nella causa che mi ha opposto all'ASL di Firenze in merito alla sanzione comminatami per (almeno ufficialmente) aver aperto e lavorato a questo sito in orario di lavoro e per aver espresso pareri e giudizi difformi da quelli ufficiali dell'ASL.
Il giudice ha accolto il mio ricorso giudicando la sanzione infondata nel merito.

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ANITA MARIA BRIGIDA DAVIA ha pronunciato. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5139/2010 promossa da:
GIANMARIA BENEDETTI (C.F. BNDGMR49B11H612E), con il patrocinio dell’avv. MONTINI MAURO e
elettivamente domiciliato in VIA DE’ RONDINELLI 2 50123 FIRENZE presso il difensore avv. MONTINI MAURO
Parte ricorrente
contro
AZIENDA USL N. 10 DI FIRENZE (C.F. 04612810483), con il patrocinio dell’avv. DANESI MARZIA
elettivamente domiciliato in PIAZZA SANTA MARIA NUOVA 1 50122 FIRENZE presso il difensore avv.
DANESI MARZIA
Parte resistente

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Benedetti Gianmaria conveniva l’AZIENDA USL 10 di FIRENZE e, premesso di esserne dipendente
quale dirigente medico, presso l’Unità Operativa “Neuropsichiatria Infantile”, Modulo Operativo
Multiprofessionale 2, Unità funzionale Salute Mentale Infanzia Adolescenza, affermava che in data 10
luglio 2010, aveva subito la sanzione disciplinare della “censura scritta”, formulata per non aver “
rispettato le regole relative all'impegno di servizio in quanto questo deve essere correlato alle esigenze
della struttura di appartenenza in relazione agli obiettivi e ai programmi da realizzare tra i quali non
rientra proprio blog personale che oltretutto non può, in nessun caso, essere aggiornato durante i
cosiddetti tempi morti del lavoro in quanto il suo rapporto con l'azienda è di tipo esclusivo il che
comporta la totale disponibilità del dirigente nello svolgimento delle funzioni nell'ambito dell'incarico
attribuito”.

Il ricorrente affermava l’illegittimità della sanzione disciplinare per motivi procedurali sostenendo che :
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a) la sanzione era stata emessa da organo privo del potere disciplinare;
b) la contestazione era stata tardiva ;
c) la contestazione era comunque generica.
Nel merito negava, comunque, la fondatezza dell’addebito sostenendo che la tenuta del blog non aveva
in alcun modo inciso sull’impegno lavorativo.
Affermava che la sanzione illegittimamente applicata gli aveva causato gravi danni di natura non
patrimoniale e chiedeva pertanto che, dichiarata la nullità e/o l’illegittimità della sanzione, il datore di
lavoro fosse condannato al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura individuata dal giudice
da commisurare al disagio subito all’interno dell’ambiente di lavoro.
L’Azienda USL 10 di Firenze si costituiva con memoria, sostenendo la legittimità della sanzione sia
sotto l’aspetto formale che sotto quello sostanziale

Contestava infine che la vicenda disciplinare potesse avere dato luogo ai pretesi danni non patrimoniali,
di cui la parte non aveva allegato e provato an e quantum.

La causa , documentalmente istruita, è oggi decisa con motivazione contestuale.

A) Titolarità del potere disciplinare.
La sanzione di cui è causa risulta legittimamente irrogata dal Direttore dell’Unità operativa
“Neuropsichiatria Infantile” dr Leonetti, in quanto responsabile della struttura funzionale di appartenenza
del ricorrente.
La normativa interna alla Azienda USL precisa infatti che il responsabile dell'unità funzionale è
responsabile del budget e dirige il personale della struttura organizzativa professionale assegnato alla
unità funzionale per lo svolgimento delle funzioni (cfr DGRT 1016/07 alleg. 4 par 8 doc 5 conv).
Ne consegue che il “responsabile della struttura” titolare del potere disciplinare ai sensi del comma 2
dell’art 55 bis d.lvo 165/01 , è sicuramente il responsabile della struttura funzionale e non il (diverso)
responsabile di quella professionale (MOM) cui il ricorrente è assegnato.

B) Tempestività
Non vi è prova in atti della dedotta intempestività della sanzione.
La mera circostanza che il blog fosse attivo dal 2009 non appare sufficiente a provare che la sua
esistenza fosse nota all’organo titolare del potere disciplinare in data anteriore al 20.05.2010 (cfr
segnalazione a firma dott Leonetti doc 7 conv).
Né alcuna rilevanza può avere la circostanza che l’esistenza del blog fosse nota a soggetti diversi dal
titolare dell’azione disciplinare (cfr tra le altre Cass. Sez. L, Sentenza n. 21546 del 15/10/2007, Cass.
Sez. L, Sentenza n. 282 del 10/01/2008).

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C) Specificità
Non sussiste la dedotta genericità della contestazione (in relazione all’unico comportamento
effettivamente sanzionato e cioè la tenuta del blog ed il suo aggiornamento nelle ore di servizio)
atteso che nell’atto trasmesso al ricorrente (cfr doc 1 ric) risultano fornite le indicazioni necessarie
ad individuare nella sua materialità il fatto nel quale il datore di lavoro ha ravvisato la sussistenza di
infrazioni disciplinari. ( cfr Cass. Sez. L, Sentenza n. 18377 del 23/08/2006).
La contestazione , infatti, chiarisce che la condotta oggetto di valutazione disciplinare è, (tra le
altre che qui non interessano), la tenuta del blog e il suo aggiornamento in orario di lavoro.

D) Merito
La sanzione è comunque infondata nel merito.
Ed in effetti, il datore di lavoro non ha provato che la condotta pacificamente posta in essere dal
ricorrente (tenuta del blog e aggiornamento dello stesso durante “i tempi morti” del lavoro) abbia in
concreto violato “le regole relative all'impegno di servizio”.
Non risultano allegati e dunque provati ritardi del ricorrente o indisponibilità allo svolgimento delle
sue mansioni ricollegabili alla tenuta del Blog ( o al suo aggiornamento in orario di servizio).
Né risulta provato che i contenuti del blog fossero in contrasto con gli obiettivi e i programmi
dell’azienda, non essendo qualificabile come tale il mero commento critico alle modalità del
trasferimento di sede (cfr doc 12 conv).
Tanto basta per l’accoglimento della domanda principale.
Per contro deve essere respinta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, in quanto il
ricorrente non ha chiesto di provare in alcun modo il tipo di danni asseritamente verificatisi e la loro
consistenza, essendo escluso, alla luce dei recenti approdi della giurisprudenza di legittimità, il danno in
re ipsa a fronte della mera vicenda disciplinare.

SPESE
A fronte del parziale accoglimento della domanda, sussistono giusti motivi per la compensazione di
metà delle spese di lite fra le parti e la condanna del convenuto al pagamento della restante metà,
liquidata come da dispositivo..

P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l’illegittimità della censura scritta inflitta al ricorrente,
respinge ogni altra domanda;
compensa per metà le spese di lite e condanna la convenuta al pagamento della restante metà,
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liquidata in €. 400,00 di diritti ed €. 600,00 di onorari, oltre oneri di legge.

Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 13 settembre 2012
Il Giudice

dott. ANITA MARIA BRIGIDA DAVIA
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